Differenze tra le versioni di "Statuto del GOLEM"

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'''Art. 2 - Sede e Durata'''
 
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L'Associazione ha sede legale a Empoli, in via della Nave n. 7
  
 
La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.
 
La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Versione delle 11:07, 13 gen 2006

Art. 1 - Costituzione

È costituita l'Associazione di promozione sociale denominata «GOLEM - Gruppo Operativo Linux Empoli», d'ora in poi chiamata semplicemente Associazione.

Art. 2 - Sede e Durata

L'Associazione ha sede legale a Empoli, in via della Nave n. 7

La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 3 - Oggetto e scopo

Il GOLEM - Gruppo Operativo Linux Empoli è un'associazione senza scopo di lucro basata sull'opera volontaria e non retribuita dei suoi membri.

L'attività di promozione e diffusione dell'utilizzo del sistema GNU/Linux e del Software Libero si concretizza attraverso la creazione e l'organizzazione di corsi, dibattiti, conferenze, raccolte e scambi di documentazione, realizzazione di pubblicazioni a carattere tecnico e divulgativo.

Particolare importanza viene attribuita all'opera di incoraggiamento all'adozione del Software Libero presso gli enti pubblici e privati quali pubbliche amministrazioni, scuole, imprese e associazioni, nonché all'assistenza nei confronti di singoli utenti meno esperti che si avvicinano al sistema Linux.

L'attività di recupero dell'hardware in disuso si realizza con la ricerca e la raccolta dello stesso e con gli interventi tecnici mirati al ripristino delle funzionalità delle macchine acquisite fino alla loro ottimizzazione tramite l'installazione del sistema operativo Linux e del Software Libero.

L'Associazione non ha scopo di lucro, è ispirata a principi di democrazia e persegue le sue finalità mediante la promozione, il sostegno e lo svolgimento di attività culturali e di ricerca, la organizzazione di dibattiti, conferenze e corsi, la raccolta di documentazione, la redazione e pubblicazione di materiale sia divulgativo che tecnico, nonchè mediante altre iniziative volte a perseguire gli scopi sociali.

Le attivita promosse dall'Associazione hanno come scopo il perseguimento dei seguenti obiettivi:

  1. la promozione e diffusione dell'utilizzo del sistema GNU/Linux e del Software Libero più in generale;
  2. il recupero del materiale informatico (hardware) dismesso e il suo riutilizzo, attraverso l'installazione di Software Libero;
  3. abbassare le barriere di ingresso nell'uso di GNU/Linux per nuovi utenti;
  4. diffondere e promuovere il Software Libero. Con software intendiamo programmi, documentazione, progetti, o altri lavori riproducibili in forma elettronica. Con Software Libero intendiamo:
    • software rilasciato con licenza GNU GPL, FDL o LGPL redatte dalla Free Software Foundation (vedere www.fsf.org);
    • software rilasciato con altre licenze compatibili con le licenze GNU GPL o FDL (secondo quanto stabilito dalla Free Software Foundation);
  5. promuovere la diffusione di hardware aperto, per il quale siano disponibili le specifiche e la documentazione che ne consentano un utilizzo senza restrizioni o difficoltà da parte del Software Libero;
  6. favorire la diffusione e l'utilizzo consapevole degli strumenti informatici mediante una corretta alfabetizzazione informatica, che tenga conto in primo luogo del Software Libero, il quale è disponibile per tutti;
  7. permettere l'utilizzo di hardware in disuso o disponibile a basso costo attraverso l'utilizzo di Software Libero, per aiutare chi non può permettersi l'acquisto delle tecnologie più recenti;
  8. favorire l'accessibilità del Software Libero mediante lo sviluppo di nuovo Software Libero, la manutenzione di quello esistente e la traduzione in italiano della documentazione e del Software stesso;
  9. favorire l'adozione del Software Libero all'interno del mondo degli enti pubblici e privati, delle imprese, dell'associazionismo, della pubblica amministrazione, dell'educazione e della ricerca.

Tutte le attività sono da intendersi localizzate principalmente nell'area geografica di Empoli; tuttavia sono ammesse l'organizzazione e la partecipazione a eventi esterni, purchè siano finalizzate al perseguimento degli obiettivi dell'Associazione.

L'Associazione collabora con altre associazioni affini che perseguano obiettivi analoghi, sia in ambito nazionale che internazionale.

Art. 4 - Adesione all'Associazione

Tutti gli aderenti all'Associazione hanno uguali diritti. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato:

  • il diritto di partecipare e votare nell'Assemblea dei Soci;
  • la possibilità di essere eletto a tutte le cariche sociali;
  • l'obbligo di rispettare il presente statuto e di agire in conformità ad esso.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi ad osservarne lo Statuto.

Il Consiglio Direttivo delibera sull'accoglimento delle domande entro trenta giorni; in caso di assenza di una risposta entro dato termine, la domanda si considera accolta. In caso di diniego, il Consiglio Direttivo è tenuto a fornirne motivazione.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recesso.

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento della quota associativa o per altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo con provvedimento motivato.

Art. 5 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

  • l'Assemblea degli Aderenti all'Associazione;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Tesoriere.

Tutte le cariche sono elettive. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione. Gli Organi dell'Associazione durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Art. 6 - Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario (entro il primo di aprile dell'anno successivo). Essa inoltre:

  • approva i Regolamenti che disciplinano l'attività dell'Associazione;
  • elegge il Consiglio Direttivo, secondo apposito regolamento di cui al punto precedente;
  • può destituire il Consiglio Direttivo;
  • delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
  • delibera sulle modifiche del presente statuto;
  • delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno un quinto degli aderenti o della maggioranza dei Consiglieri.

La convocazione è fatta, almeno dieci giorni prima della data stabilita, tramite lettera spedita a tutti gli aderenti oppure mediante affissione presso la sede sociale. La convocazione deve contenere un Ordine del Giorno degli argomenti che verranno affrontati.

L'Assemblea è validamente costituita qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri. In seconda convocazione L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni aderente ha diritto al voto, esercitabile anche mediante delega. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, eccetto che in caso di scioglimento dell'Associazione o in caso di modifiche allo Statuto, in cui è necessario il voto di almeno due terzi dei presenti.

Le deliberazioni sono valide esclusivamente riguardo agli argomenti contenuti nell'Ordine del Giorno.

Art. 7 - Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto di ___ membri, compresi il Presidente e il Tesoriere. Dalla nomina di Consigliere non consegue alcun compenso salvo un eventuale rimborso delle spese documentate, nei limiti stabiliti dal Consiglio stesso.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

  • la gestione dell'Associazione secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea; l'ammissione all'Associazione di nuovi aderenti;
  • l'eventuale esclusione di aderenti dall'Associazione, ai sensi dell'Art. 4 del presente Statuto;
  • la predisposizione annuale del rendiconto.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri, tra cui il Presidente. Le deliberazioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di pareggio prevale il voto del Presidente.

Art. 8 - Il Presidente

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio. Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente

  • convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
  • nomina il Segretario all'inizio di ogni Assemblea o Consiglio Direttivo;
  • cura l'esecuzione delle deliberazioni di Assemblea e Consiglio Direttivo;
  • sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
  • verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma dove se ne presenti necessità.

Art. 9 - Il Segretario

Il Segretario, nominato dal Presidente ai sensi dell'Art. 8 del presente Statuto, svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. La conservazione dei libri verbali è a cura del Tesoriere.

Art. 10 - Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto accompagnandoli da idonea relazione. Il Tesoriere custodisce inoltre il libro dei soci e i libri verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Art. 11 - Patrimonio ed entrate dell'Associazione

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

  • quote e contributi degli associati;
  • eredità, donazioni, legati;
  • contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati a sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
  • contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
  • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;
  • altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Art. 12 - Quote associative

Il Consiglio Direttivo stabilisce la quota annua di iscrizione all'Associazione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e annuali.

I versamenti sono comunque a fondo perduto, non sono trasmissibili in alcun caso. Quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione nè in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione potrà essere richiesto il rimborso di quanto versato all'Associazione.

Art. 13 - Rendiconto

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Per ciascun esercizio è predisposto un rendiconto economico e finanziario.

Entro il primo di aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il rendiconto deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura.

Art. 14 - Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività previste dal presente statuto.

Art. 15 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, quest'ultima ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.