Statuto del GOLEM
Art. 1 - Denominazione, sede e durata
Ă costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), lâAssociazione "GOLEM - Gruppo Operativo Linux Empoli APS", da ora in avanti denominata semplicemente "Associazione", con sede legale nel Comune di Empoli (FI) e con durata illimitata.
Art. 2 - Scopo, finalitĂ e attivitĂ
LâAssociazione non ha scopo di lucro e persegue finalitĂ civiche, solidaristiche e di utilitĂ sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attivitĂ di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dellâattivitĂ di volontariato dei propri associati:
attivitĂ culturali di interesse sociale con finalitĂ educativa (lettera D, Codice del terzo settore, Art. 5).
LâAssociazione ha come scopo principale la promozione e la diffusione del Software Libero, del Software Open Source e dellâOpen Hardware.
con Software Libero intendiamo tutto il software rilasciato sotto licenza GNU GPL o compatibile con essa, che rispetti le 4 libertĂ , secondo quanto stabilito dalla Free Software Foundation;
con Software Open Source si intende tutto il software che non ricade sotto la definizione di Software Libero, ma del quale sia disponibile il codice sorgente;
con Open Hardware si intende Hardware il cui progetto è reso pubblico con gli stessi principi e le stesse modalità del Software Libero o Open Source.
In particolare, lâAssociazione si impegna a:
organizzare corsi e incontri didattici e divulgativi;
organizzare e partecipare a manifestazioni locali, nazionali o internazionali inerenti le attivitĂ di interesse generale dellâAssociazione;
supportare progetti liberi e aperti tramite contributo diretto a codice, tramite la scrittura di guide o la traduzione di documentazione esistente, o tramite donazione in denaro;
favorire la diffusione e lâutilizzo consapevole degli strumenti informatici mediante una corretta alfabetizzazione informatica;
favorire lâadozione del Software Libero allâinterno del mondo degli enti pubblici e privati, delle imprese, dellâassociazionismo, della pubblica amministrazione, dellâeducazione e della ricerca;
promuovere la diffusione di Open Hardware, per il quale siano disponibili le specifiche e la documentazione che ne consentano un utilizzo senza restrizioni o difficoltĂ da parte del Software Libero.
promozione dellâutilizzo accorto e razionale delle risorse (lettera E, Codice del terzo settore, Art. 5), mediante:
Trashware, ovvero il recupero di materiale informatico dismesso al fine di renderlo funzionante e funzionale tramite lâutilizzo di Software Libero e Open Source per metterlo a servizio di realtĂ locali, nazionali o internazionali, con lo scopo di combattere lâobsolescenza programmata;
Trash Art, ovvero lâutilizzo di materiale informatico obsoleto, ormai non piĂš utile per lâattivitĂ di Trashware, combinato con altri materiali di recupero al fine di creare delle opere dâarte singolari.
LâAssociazione collabora con altre associazioni che perseguano obiettivi affini, sia in ambito nazionale che internazionale.
LâAssociazione può esercitare attivitĂ di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, al fine di finanziare le proprie attivitĂ di interesse generale e nel rispetto dei principi di veritĂ , trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Lâassociazione può esercitare, a norma dellâArt. 6 del Codice del terzo settore, attivitĂ diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarĂ successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.
Art. 3 - Organi
Sono organi dellâAssociazione:
- lâAssemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Tesoriere.
Art. 4 - Assemblea
NellâAssemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce allâavviso di convocazione, o telematicamente tramite forma di sottoscrizione elettronica. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
La convocazione dellâAssemblea avviene mediante comunicazione scritta allâindirizzo, fisico o telematico, risultante dal libro degli associati, almeno dieci giorni prima della data fissata per lâAssemblea. La comunicazione riporta il luogo, la data e lâora di prima e seconda convocazione e lâordine del giorno.
LâAssemblea si riunisce almeno una volta lâanno, entro il primo trimestre, per lâapprovazione del bilancio di esercizio. LâAssemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisi la necessitĂ o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati o almeno metĂ dei Consiglieri.
LâAssemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio di esercizio;
- approva i Regolamenti che disciplinano lâattivitĂ dellâAssociazione;
- delibera sulla responsabilitĂ dei componenti degli organi associativi, ai sensi dellâArt. 28 del Codice del Terzo settore, e promuove azione di responsabilitĂ nei loro confronti;
- delibera sullâesclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dellâAtto Costitutivo o dello Statuto;
- approva lâeventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dellâAssociazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dallâAtto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
LâAssemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metĂ piĂš uno degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega.
In caso di modifiche allo Statuto o scioglimento dellâAssociazione, lâAssemblea è validamente costituita con la presenza della metĂ piĂš uno degli associati, in proprio o per delega. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di tre quarti dei presenti, in proprio o per delega.
Le deliberazioni avvengono tramite voto palese, tranne nei casi di cui allâArt. 13. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilitĂ , i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. Le deliberazioni sono valide esclusivamente riguardo agli argomenti contenuti nellâOrdine del Giorno.
Art. 5 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontĂ e degli indirizzi generali dellâAssemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi inadempienze, revocato.
Sono compiti di questo organo:
- eseguire le deliberazioni dellâAssemblea;
- formulare i programmi di attivitĂ associativa sulla base delle linee approvate dallâAssemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e tutti gli elementi utili allâAssemblea per la previsione e la programmazione economica dellâesercizio;
- fissare lâimporto, le modalitĂ di versamento e i termini della quota associativa annuale;
- deliberare lâammissione e le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attivitĂ associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietĂ dellâAssociazione o ad essa affidati;
- nominare cariche secondarie interne allâAssociazione con compiti specifici e durata limitata al fine di facilitare la gestione.
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia, per Legge o per Statuto, di pertinenza esclusiva dellâAssemblea o di altri organi associativi.
Il Consiglio Direttivo è formato da 10 membri, inclusi il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere, nominati dallâAssemblea, con la maggioranza dei presenti, allâinterno dei propri membri per la durata di 2 anni e rieleggibili. Si applica lâArt. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilitĂ e di decadenza. Ogni componente del Consiglio Direttivo cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie oppure per eventuale revoca decisa dallâAssemblea.
I membri del Consiglio, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere lâiscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi componenti, tra cui il Presidente. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 6 - Presidente
Il Presidente rappresenta legalmente lâAssociazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso lâesterno. Il Presidente ha inoltre il compito di:
- convocare e presiedere lâAssemblea e il Consiglio Direttivo;
- nominare un Segretario allâinizio di ogni adunanza, che avrĂ il compito di redigere il verbale della stessa;
- svolgere attivitĂ di ordinaria e straordinaria amministrazione seguendo le direttive del Consiglio, al quale deve rendere conto dellâattivitĂ compiuta.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente invia la comunicazione di convocazione dellâAssemblea per il rinnovo delle cariche.
Art. 7 - Vicepresidente
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nellâesercizio delle sue funzioni.
Art. 8 - Tesoriere
Il Tesoriere cura la gestione della cassa dellâAssociazione, controlla la tenuta dei libri contabili ed effettua le relative verifiche, predispone il rendiconto contabile accompagnato da idonea relazione.
Il Tesoriere custodisce inoltre il libro degli associati, dei volontari e i libri verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dellâAssemblea.
Art. 9 - Volontari
I volontari sono persone fisiche associate che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dellâAssociazione, attivitĂ in favore della comunitĂ e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacitĂ . La loro attivitĂ deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietĂ .
La qualitĂ di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro con lâAssociazione. LâattivitĂ dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dallâAssociazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per lâattivitĂ prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
LâAssociazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dellâattivitĂ di volontariato, nonchĂŠ per la responsabilitĂ civile verso i terzi.
Art. 10 - Lavoratori
LâAssociazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attivitĂ di interesse generale e al perseguimento delle finalitĂ statutarie. Il numero dei lavoratori impiegati nellâattivitĂ non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
Art. 11 - Ammissione e numero degli associati
LâAssociazione non dispone limitazioni nĂŠ discriminazioni di qualsiasi natura in relazione allâammissione degli associati. Il numero massimo degli associati è illimitato e non può essere inferiore a 10 persone fisiche.
Possono aderire allâAssociazione persone fisiche, enti del Terzo settore e associazioni senza scopo di lucro che condividano le finalitĂ statutarie e che partecipino alle attivitĂ dellâAssociazione con la loro opera, con le loro competenze e le loro conoscenze. Chi intende essere ammesso come associato dovrĂ presentare al Consiglio Direttivo una richiesta tramite apposito modulo, che dovrĂ contenere:
- i dati identificativi ed un recapito per le comunicazioni, secondo le modalitĂ stabilite dal Consiglio;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- eventuali informazioni accessorie disposte dal Consiglio Direttivo, raccolte per fini statistici, che il richiedente potrĂ fornire facoltativamente.
La delibera delle domande è accolta entro trenta giorni dalla data di presentazione: in caso di assenza di una risposta entro dato termine, la domanda si considera accolta. In caso di diniego, il Consiglio Direttivo è tenuto a fornirne motivazione. La delibera di ammissione deve essere annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dallâArt. 13.
Art. 12 - Diritti e obblighi degli associati
Gli associati hanno il diritto di:
- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attivitĂ dellâAssociazione e controllarne lâandamento;
- frequentare i locali dellâAssociazione e fruire delle risorse messe a disposizione dallâAssociazione secondo i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dallâAssociazione;
- concorrere allâelaborazione ed approvare il programma di attivitĂ ;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute nellâambito dello svolgimento di attivitĂ promosse, coordinate, o in ogni caso preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo, e opportunamente documentate;
- prendere atto dellâordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali.
Gli associati hanno lâobbligo di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo lâimporto, le modalitĂ di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio;
- se attivi in qualitĂ di volontari, svolgere la propria attivitĂ verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.
Art. 13 - Perdita della qualifica di associato
La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
Lâassociato può recedere dallâAssociazione, comunicando in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrĂ adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente allâassociato. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.
Lâassociato può essere escluso dallâAssociazione nel caso in cui contravvenga gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni, alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arrechi danni materiali o morali di una certa gravitĂ allâAssociazione. LâAssemblea può quindi deliberare sullâesclusione con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dellâinteressato. La deliberazione dovrĂ essere comunicata adeguatamente allâassociato che potrĂ presentare le proprie controdeduzioni.
Il mancato adempimento agli obblighi relativi alla quota associativa costituisce motivo di tacito recesso dallo status di associato.
I diritti di partecipazione allâAssociazione non sono trasferibili, le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere allâAssociazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
Art. 14 - Libri
LâAssociazione deve tenere i seguenti libri:
- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attivitĂ in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dellâAssemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Tutti i libri sono tenuti dal Consiglio Direttivo.
Art. 15 - Bilancio di esercizio
LâAssociazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto secondo i termini di cui agli Artt. 4 e 5, e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.
Art. 16 - Patrimonio e Risorse economiche
Il patrimonio dellâAssociazione è utilizzato per lo svolgimento delle attivitĂ di interesse generale ai sensi dellâArt. 2 ai fini dellâesclusivo perseguimento delle finalitĂ specificate nel presente Statuto. LâAssociazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attivitĂ da:
- quote associative;
- contributi degli associati o di terzi per le attivitĂ di interesse generale, elencate in Art. 2;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti o Istituzioni pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nellâambito dei fini statutari;
- contributi dellâUnione Europea e di organismi internazionali;
- donazioni, lasciti testamentari, rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali convivi e sottoscrizioni a premi, ai sensi dellâArt. 2;
- proventi da attivitĂ diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dellâArt. 2.
Art. 17 - Divieto di distribuzione degli utili
LâAssociazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori, collaboratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art. 18 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo
In caso di estinzione o scioglimento dellâAssociazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dellâUfficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore con finalitĂ analoghe a quelle dellâAssociazione, o a fini di utilitĂ sociale, nelle more della piena operativitĂ del suddetto Ufficio.
LâAssemblea provvede alla nomina di uno o piĂš liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
Art. 19 - Rinvio
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del terzo settore e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.
Fino allâoperativitĂ del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per lâassociazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dallâiscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dellâiscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dellâistituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dellâassociazione, ai sensi dellâArt. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.