Statuto del GOLEM

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Art. 1 - Denominazione, sede e durata

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), l’Associazione "GOLEM - Gruppo Operativo Linux Empoli APS", da ora in avanti denominata semplicemente "Associazione", con sede legale nel Comune di Empoli (FI) e con durata illimitata.

Art. 2 - Scopo, finalità e attività

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati:

  • attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera D, Codice del terzo settore, Art. 5).

    L’Associazione ha come scopo principale la promozione e la diffusione del Software Libero, del Software Open Source e dell’Open Hardware.

    • con Software Libero intendiamo tutto il software rilasciato sotto licenza GNU GPL o compatibile con essa, che rispetti le 4 libertà, secondo quanto stabilito dalla Free Software Foundation;

    • con Software Open Source si intende tutto il software che non ricade sotto la definizione di Software Libero, ma del quale sia disponibile il codice sorgente;

    • con Open Hardware si intende Hardware il cui progetto è reso pubblico con gli stessi principi e le stesse modalità del Software Libero o Open Source.

    In particolare, l’Associazione si impegna a:

    • organizzare corsi e incontri didattici e divulgativi;

    • organizzare e partecipare a manifestazioni locali, nazionali o internazionali inerenti le attività di interesse generale dell’Associazione;

    • supportare progetti liberi e aperti tramite contributo diretto a codice, tramite la scrittura di guide o la traduzione di documentazione esistente, o tramite donazione in denaro;

    • favorire la diffusione e l’utilizzo consapevole degli strumenti informatici mediante una corretta alfabetizzazione informatica;

    • favorire l’adozione del Software Libero all’interno del mondo degli enti pubblici e privati, delle imprese, dell’associazionismo, della pubblica amministrazione, dell’educazione e della ricerca;

    • promuovere la diffusione di Open Hardware, per il quale siano disponibili le specifiche e la documentazione che ne consentano un utilizzo senza restrizioni o difficoltà da parte del Software Libero.

  • promozione dell’utilizzo accorto e razionale delle risorse (lettera E, Codice del terzo settore, Art. 5), mediante:

    • Trashware, ovvero il recupero di materiale informatico dismesso al fine di renderlo funzionante e funzionale tramite l’utilizzo di Software Libero e Open Source per metterlo a servizio di realtà locali, nazionali o internazionali, con lo scopo di combattere l’obsolescenza programmata;

    • Trash Art, ovvero l’utilizzo di materiale informatico obsoleto, ormai non più utile per l’attività di Trashware, combinato con altri materiali di recupero al fine di creare delle opere d’arte singolari.

L’Associazione collabora con altre associazioni che perseguano obiettivi affini, sia in ambito nazionale che internazionale.

L’Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. L’associazione può esercitare, a norma dell’Art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 3 - Organi

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Vicepresidente;
  • il Tesoriere.

Art. 4 - Assemblea

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione, o telematicamente tramite forma di sottoscrizione elettronica. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta all’indirizzo, fisico o telematico, risultante dal libro degli associati, almeno dieci giorni prima della data fissata per l’Assemblea. La comunicazione riporta il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno, entro il primo trimestre, per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati o almeno metà dei Consiglieri.

L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

  • nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
  • approva il bilancio di esercizio;
  • approva i Regolamenti che disciplinano l’attività dell’Associazione;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’Art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sull’esclusione degli associati;
  • delibera sulle modificazioni dell’Atto Costitutivo o dello Statuto;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega.

In caso di modifiche allo Statuto o scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di tre quarti dei presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni avvengono tramite voto palese, tranne nei casi di cui all’Art. 13. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. Le deliberazioni sono valide esclusivamente riguardo agli argomenti contenuti nell’Ordine del Giorno.

Art. 5 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi inadempienze, revocato.

Sono compiti di questo organo:

  • eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
  • formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
  • predisporre il Bilancio di esercizio e tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
  • fissare l’importo, le modalità di versamento e i termini della quota associativa annuale;
  • deliberare l’ammissione e le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
  • stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
  • curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati;
  • nominare cariche secondarie interne all’Associazione con compiti specifici e durata limitata al fine di facilitare la gestione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia, per Legge o per Statuto, di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

Il Consiglio Direttivo è formato da 10 membri, inclusi il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere, nominati dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti, all’interno dei propri membri per la durata di 2 anni e rieleggibili. Si applica l’Art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Ogni componente del Consiglio Direttivo cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie oppure per eventuale revoca decisa dall’Assemblea.

I membri del Consiglio, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi componenti, tra cui il Presidente. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 6 - Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. Il Presidente ha inoltre il compito di:

  • convocare e presiedere l’Assemblea e il Consiglio Direttivo;
  • nominare un Segretario all’inizio di ogni adunanza, che avrà il compito di redigere il verbale della stessa;
  • svolgere attività di ordinaria e straordinaria amministrazione seguendo le direttive del Consiglio, al quale deve rendere conto dell’attività compiuta.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente invia la comunicazione di convocazione dell’Assemblea per il rinnovo delle cariche.

Art. 7 - Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

Art. 8 - Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione, controlla la tenuta dei libri contabili ed effettua le relative verifiche, predispone il rendiconto contabile accompagnato da idonea relazione.

Il Tesoriere custodisce inoltre il libro degli associati, dei volontari e i libri verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.

Art. 9 - Volontari

I volontari sono persone fisiche associate che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro con l’Associazione. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

L’Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 10 - Lavoratori

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. Il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 11 - Ammissione e numero degli associati

L’Associazione non dispone limitazioni né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati. Il numero massimo degli associati è illimitato e non può essere inferiore a 10 persone fisiche.

Possono aderire all’Associazione persone fisiche, enti del Terzo settore e associazioni senza scopo di lucro che condividano le finalità statutarie e che partecipino alle attività dell’Associazione con la loro opera, con le loro competenze e le loro conoscenze. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una richiesta tramite apposito modulo, che dovrà contenere:

  • i dati identificativi ed un recapito per le comunicazioni, secondo le modalità stabilite dal Consiglio;
  • la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  • eventuali informazioni accessorie disposte dal Consiglio Direttivo, raccolte per fini statistici, che il richiedente potrà fornire facoltativamente.

La delibera delle domande è accolta entro trenta giorni dalla data di presentazione: in caso di assenza di una risposta entro dato termine, la domanda si considera accolta. In caso di diniego, il Consiglio Direttivo è tenuto a fornirne motivazione. La delibera di ammissione deve essere annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’Art. 13.

Art. 12 - Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
  • frequentare i locali dell’Associazione e fruire delle risorse messe a disposizione dall’Associazione secondo i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione;
  • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute nell’ambito dello svolgimento di attività promosse, coordinate, o in ogni caso preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo, e opportunamente documentate;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali.

Gli associati hanno l’obbligo di:

  • rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
  • versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio;
  • se attivi in qualità di volontari, svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.

Art. 13 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L’associato può recedere dall’Associazione, comunicando in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

L’associato può essere escluso dall’Associazione nel caso in cui contravvenga gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni, alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arrechi danni materiali o morali di una certa gravità all’Associazione. L’Assemblea può quindi deliberare sull’esclusione con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Il mancato adempimento agli obblighi relativi alla quota associativa costituisce motivo di tacito recesso dallo status di associato.

I diritti di partecipazione all’Associazione non sono trasferibili, le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 14 - Libri

L’Associazione deve tenere i seguenti libri:

  • libro degli associati;
  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Tutti i libri sono tenuti dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Bilancio di esercizio

L’Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto secondo i termini di cui agli Artt. 4 e 5, e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 16 - Patrimonio e Risorse economiche

Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale ai sensi dell’Art. 2 ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità specificate nel presente Statuto. L’Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da:

  • quote associative;
  • contributi degli associati o di terzi per le attività di interesse generale, elencate in Art. 2;
  • contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti o Istituzioni pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  • contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  • donazioni, lasciti testamentari, rendite patrimoniali;
  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali convivi e sottoscrizioni a premi, ai sensi dell’Art. 2;
  • proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell’Art. 2.

Art. 17 - Divieto di distribuzione degli utili

L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori, collaboratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 18 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore con finalità analoghe a quelle dell’Associazione, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 19 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del terzo settore e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Fino all’operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l’associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell’associazione, ai sensi dell’Art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.